Sanzioni e Rinnovo
Ricordiamo a tutti coloro che si trovano alla guida di un mezzo di trasporto che, in caso di infrazione, si può incappare:
- nel ritiro della patente, che avverrà eseguita direttamente dall'organo di polizia che accerta l'inosservanza: avviene in caso di guida con patente scaduta, di guida senza essersi sottoposti all'esame di revisione o senza idoneità (dopo un accertamento medico) e di mancata sistemazione del carico in modo corretto sull'autoveicolo, su incarico dell'organo di polizia.

- nella sospensione della patente, disposta dalla Motorizzazione Civile, dal Giudice e dal Prefetto: è la privazione della sua validità per un lasso di tempo stabilito in base alla gravità della violazione commessa; si passa da un massimo di sei mesi per aver guidato con patente differente da quella necessaria per il veicolo condotto, a un massimo di dodici mesi per aver condotto ad esempio veicoli come i taxi senza autorizzazione.
- nella revisione della patente, disposta dal Prefetto o dalla Motorizzazione Civile, quando subentrano dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici e psichici; è dunque necessario sottoporsi a all'esame di revisione della patente.
- nella revoca della patente, anch'essa disposta dal prefetto, dalla Motorizzazione Civile o dal Giudice, quando (ad esempio) vengono a mancare in modo permanente i requisiti psico-fisici, quando il titolare ha ottenuto una patente rilasciata da uno Stato estero oppure quando viene colto alla guida benché la patente sia stata sospesa. In seguito alla sua revoca, dopo un anno la patente potrà essere riottenuta grazie a un nuovo esame di guida.
Il documento di guida deve essere rinnovato ogni dieci anni per tutti coloro che non hanno superato il cinquantesimo anno di età; in tal caso la patente dovrà essere rinnovata ogni cinque anni. Ogni tre anni, invece, chi abbia oltrepassato il settantesimo anno; ad ogni modo la data di scadenza è visibile sul documento stesso.